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Rendendomi conto che l'argomento di per se stesso è troppo vasto per essere trattato in maniera esaustiva in un solo articolo, mi limiterò alla sola definizione e descrizione nonchè alla componente giuridica, argomento assolutamente essenziale per chi maneggia questo tipo di attrezzi, anche solo a scopo di difesa personale. A tal proposito il mio intento è quello di fare chiarezza in termini di legge ad uso di tutti i praticanti di arti marziali ed agli istruttori di difesa personale e al personale della Forza Pubblica, spesso dispensatori di nozioni confuse e contradditorie, causa di pericolosi equivoci all'atto pratico.
Indicasi per coltello l'utensile progettato dagli uomini per tagliare materiali mediante una lama fissata ad un manico e si distingue da quell'oggetto o arma detto pugnale studiato appositamente per penetrare i tessuti umani. Infatti i pugnali sono armi da punta e da taglio caratterizzati da due taglienti, due fili ed una punta a lancia, vale a dire simmetrica su entrambi i lati, la cui lunghezza di uno dei due taglienti può occupare anche solo metà della lama, presentando nella'ltra metà una costa liscia o seghettata. Il coltello si compone di manico o impugnatura e di lama; quest'ultima è generalmente in acciaio piatta a facce parallele formanti un cuneo, affilata su un solo lato in modo da formare il cosidetto tagliente, che può a sua volta essere liscio, seghettato, ondulato,... L'estremità del tagliente è detta filo: mediante l'affilatura si crea il giusto angolo del tagliente, mediante l'arrotatura si crea e si conserva il filo del coltello. Il lato opposto al tagliente si chiama dorso o costa della lama e può essere piatto, arrotondato, seghettato, misto. In questi casi la seghettatura non ha fini lesivi ma serva a tagliare lamiere e cavi metallici e corde. La lama può terminare a punta, rettilinea o ricurva verso l'alto o il basso, o essere arrotondata o tronca, così come la punta stessa. La punta che può essere affilata per un breve tratto sulla costa in prossimità della stessa punta viene detta falso filo. Il filo inizia dalla punta e termina al tallone, la porzione più robusta della lama su cui poggiano i fornimenti ( elso, manico, pomolo). Al tallone segue il codolo, ovvero il prolungaento della lama su cui viene montato il manico. Attenzione in quanto molti coltelli in vendita, soprattutto quelli a poco prezzo o di rivenditori con convenzionali sono lame incollate al tallone ma prive di codolo, per cui tali arnesi si spezzerano appena utilizzati con decisione. A seconda del tipo di manico e di lama i coltelli assumono varie denominaioni. Distinzione fondamentale è quella tra coltelli a lama fissa e a lama pieghevole. I coltelli a lama fissa hanno la lama rigidamente fissata in modo permanenete all'impugnatura, come i coltelli da cucina, da survival, da caccia, da pesca, da concia per cui di regola portati col fodero. I coltelli a lama pieghevole o da tasca la lama è mobile ed incernierata nell'impugnatura in cui è serrata. Molti posseggono un bloccaggio di sicurezza (dente o lamina di arresto) che blocca la lama una volta esposta in modo che non si richiuda durante il suo utilizzo. Qui si distinguono i coltelli allungabili, con lama più lunga del manico, i balisong o a farfalla, armi filippine, coltelli a scatto (da non confondere coi coltelli a serramanico) e i coltelli a lama scorrevole o a gravità. Altresì il pugnale già sopra definito, va classificato come arma propria da punta e da taglio in quanto la sua destinazione primaria è l'offesa del corpo umano. Di fatto anche il coltello serve benissimo a questo scopo, però viene studiato e progettato per mansioni specializzate. In ogni caso i coltelli, quando usati con funzione diversa da quella per cui sono stati creati e pensati, sono da considerarsi giuridicamente come strumenti atti ad offendere. Attualmente il Ministero dell'Interno ha diffuso una circolare secondo la qualei coltelli a scatto sono da considerarsi delle vere e proprie armi, così come la Cassazione considera i coltelli pieghevoli con blocco della lama delle armi proprie. Altresì il coltello da caccia, da survival e da pesca sono coltelli e non pugnali. Va per inciso che solo in Italia vi è distinzione tra pugnale e coltello e tra lama pieghevole e lama fissa e che tali sfumature giuridiche sono praticamente assenti nel resto del mondo! I coltelli da lancio sono vere armi proprie atte a offendere, eccezion fatta per quelli per artisti di varietà. L'art.4 L.n°110/1975 punisce il porto di coltello senza giustificato motivo con l'arresto da 1 mese a 1 anno e l'ammenda da 51 a 206 euro, ma se il fatto è lieve viene commissionata solo la multa. Il porto di coltello in caso di riunione pubblica è punito con l'arresto da 2 a 18 mesi e la multa da 103 a 413 euro, con pena raddoppiata se il trasporto ha il fine ultimo di commettere un reato. L'arresto in flagranza per porto di armi bianche o di qualunque strumento atto a offendere avviene in caso di manifestazioni a discriminazione razziale secondo il D.L. del 26 aprile 1993 n°122 art.6 comma 2. Inoltre il porto abusivo di armi bianche proprie come il pugnale è punito ai sensi dell'art.699 del c.p. mentre il porto ingiustificato delle armi bianche improprie fuori della propria abitazione è punito ai sensi dell'art.4 cooma 2 e 3 dalla L.n°110 del 1975. Armi improprie sono i coltelli da lancio e i bisturi chirurgici. Altresì il pugnale può ancora oggi venire ritenuto arma da guerra, dato che è ancora in dotazione ai reparti di fanteria d'assalto, ma deve trattarsi di un pugnale disegnato con spiccata potenzialità offensiva, la cui detenzione abusiva è punita con l'arresto o l'ammenda ai sensi dell'art.69 c.p., mentre l'art.699 comma 2 c.p. punisce il porto del medesimo. Esisotono molte credenze popolari secondo cui si debbano ritenere idonei al porto i coltelli sotto le 4 dita, cosa del tutto aleatoria e poco scientifica dato che pochi centimetri di lama possono arrecare danni importanti a grosse arterie e vasi. Questa è un'opinione diffusa tra le forze dell'ordine ei ragazzini e i poco esperti ma è del tutto priva di fondamento. Un coltello può essere portato con giustificato motivo in certe circostanze di lavoro o di sport e limitatamente ad esse, per il resto è meglio non lascarsi coinvolgere da idee strampalate e confuse che potrebbero alla fine dei fatti trascinare l'ignaro civile male informato da istruttori ignoranti o poliziotti incapaci ad un lungo e doloroso percorso giudiziario.
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